Statuto
Lo statuto della "Fondazione Cuore Livio Mazzonetto ONLUS".
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Art. 1
È costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "FONDAZIONE CUORE LIVIO MAZZONETTO ONLUS", più avanti chiamata per brevità "Fondazione"; è fatto obbligo di usare , nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Art. 2
La sede è fissata in Trebaseleghe (PD), Via Treviso n. 2. Salvo motivi eccezionali, tutte le riunioni delle Assemblee e del consiglio Direttivo avverranno presso la Sede Sociale.
Art. 3
La durata della fondazione è illimitata.
Art. 4
La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e perseguirà il fine ultimo della solidarietà sociale, con assenza di ogni finalità di lucro; è prevista inoltre la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese autorizzate dagli organi competenti per importi anticipati per nome e conto della Fondazione, ed eventuali stipendi e salari da pagarsi per servizi resi alla Fondazione, ma solo se deliberati dagli Organi Direttivi della stessa.
Art. 5
La "Fondazione" persegue come unico scopo quello di arrecare beneficio a persone svantaggiate, che si trovano in condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari di disagio. La "Fondazione" si ripropone di operare con iniziative a sostegno della salvaguardia della vita umana, dell'autosufficienza alimentare delle persone e delle popolazioni svantaggiate, dei bambini, delle donne e degli anziani, a supporto di chi presta la propria attività a favore dei bisognosi della terra, a favore delle persone e delle popolazioni che necessitano di assistenza sanitaria e così via. A titolo esemplificativo e non tassativo la "Fondazione" potrà:
- Provvedere alla realizzazione, alla gestione o alla contribuzione a favore di asili nido e scuole materne, effettuare erogazioni in denaro o in natura ed in genere quant'altro abbia a che fare con l'assistenza all'infanzia;
- Contribuire e/o finanziare ogni iniziativa, a favore della collettività in genere, promossa da ogni istituzione religiosa;
- Progettare, realizzare e/o finanziare ogni struttura che abbia ad oggetto l'educazione e la formazione dei giovani, anche sotto un profilo sportivo, il loro inserimento nella società, anche mediante borse di studio o erogazioni in denaro o in natura che consentano loro di continuare gli studi;
- Progettare, realizzare, finanziare e/o contribuire alla creazione di una struttura finalizzata all'assistenza agli anziani, anche mediante la formazione ed il sostegno economico all'assistenza domiciliare;
- Erogare contributi in denaro e/o in natura a favore di chiunque si trovi in condizione di disagio economico comprovato, così come nei confronti delle famiglie numerose che per il medesimo motivo, si trovino in difficoltà economiche;
- Contribuire al sostentamento di ogni iniziativa e/o attività a favore dei paesi sottosviluppati, così come a favore dei missionari che intendano realizzare progetti in tale senso, quali la costruzione di pozzi nelle zone in cui l'acqua scarseggia, la realizzazione di strutture sanitarie e scolastiche ovunque ve ne sia bisogno e così via;
- Contribuire ad ogni progetto di adozione a distanza e contribuire e/o gestire la successiva formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei destinatari di detta contribuzione;
- Provvedere al finanziamento a sostegno della lotta contro le malattie ed in genere a sostegno della ricerca medico scientifica ed in particolare a sostegno della ricerca sui tumori e le leucemie;
- Ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsivoglia natura, da enti locali e statali, italiani ed esteri, persone fisiche e giuridiche;
È fatto assoluto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 - PATRIMONIO
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni conferiti dai fondatori e descritti nell'atto costitutivo della "Fondazione" stessa. Tal patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei fondatori e di quanto apprezzino, condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, dai donanti espressamente destinati all'incremento del patrimonio. È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, anche mediante accantonamenti derivati da eventuale sua trasformazione.
Art. 7
In caso di scioglimento per qualunque causa, tutti i beni costituenti il patrimonio della fondazione dovranno essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 8 - ENTRATE E MEZZI FINANZIARI
Le entrate dell'Ente saranno costituire da:
- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato
- contributi comunitari o di Enti pubblici
- rimborsi derivanti da organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse e accessorie alle attività istituzionali
Art. 10 - RENDICONTI
L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente, entro il 31 dicembre , il rendiconto preventivo per l'esercizio successivo e per quello in corso.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente, entro il 30 aprile, la redazione e il Rendiconto consuntivo per l'esercizio trascorso.
Art. 13
È fatto divieto alla "Fondazione" di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 14
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 - ATTIVITA' SECONDARIE
La Fondazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza scopo di lucro alcuno, esercitare attività economiche connesse ed accessorie all'attività istituzionale.
Statute
Art. 1
A Foundation working as a Non-profit Institution (ONLUS) is set up with the trade name "FONDAZIONE CUORE LIVIO MAZZONETTO ONLUS", below called "Foundation" for short; the locution "non-profit institution" or the acronym "ONLUS" has to be used in the trade name and in every distinctive badge or communication to the public.
Art. 2
The foundation has its offices in Trebaseleghe (Padua), Via Treviso 2. Unless exceptional reasons the meeting place for Assemblies and Board of governors is the head office.
Art. 3
The life of the Foundation is unlimited.
Art. 4
The Foundation is non-political, non-party, non-denominational, non-profit-making and pursues the ultimate aim of social solidarity; services of supporters are free except the repayment of expenses authorized by the competent bodies and paid in advance on behalf of the Foundation and wages and salaries being due for service rendered, only if decided by the Executive Bodies of the Foundation.
Art. 5
The "Foundation" pursues a unique aim, that is to benefit disadvantaged people living in difficult physical, mental, financial and family conditions. The "Foundation" intends to carry out initiatives in support of the preservation of human life, the food self-sufficiency of disadvantaged people, children, women and elderly persons, in support of those who give their services for poor people, people who need health care and so on. By way of an example:
- the Foundation can Provide for the carrying out and the management of nursery schools and crèches or the contribution for the these schools; make contribution in money, in kind and whatever has something to do with child care;
- Contribute to and or finance every initiative for the community promoted by every religious institution;
- Design,carry out and or finance structures whose purposes are the upbringing and education of young people, also with regard to sport, their social integration, partly by means of scholarships or allocation in money or kind that give them the possibility to go on with their study;
- Design, carry out, finance and or contribute to the carrying out of a structure geared towards the elderly care, partly through education and financial support to the domiciliary care;
- Make contribution in money and/or in kind for anyone who lives in difficult financial conditions attested and large families living in same difficult conditions;
- Contribute to the support of initiatives and/or activities for the underdeveloped countries and missionaries who mean to carry out projects in this way, such as the construction of wells anywhere water is scarce, the carrying out of health centres and schools anywhere it is necessary;
- Contribute to every project of sponsorship of a deprived child and contribute to and/or manage the education and the job hunting for the receivers of this contribution;
- Provide financial support for the fight against diseases and the medico-scientific research in particular the research into tumours and leukaemia;
- Receive contributions, grants and various financial backing from Italian and Foreign local and government bodies, natural and legal persons;
The Foundation is absolutely forbidden to carry on any other activity different from the abovementioned ones if not closely related to the activities in question.
Art. 6 - ASSETS
The initial assets of the Foundation consist of goods contributed by the founders and described in the Constituent Instrument of this Foundation. These assets can be increased through further donations of chattels and real estate, legacies and donations from founders and whoever appreciates, shares the Foundation's aims and wills to contribute to their attainment, and can be increased through donors expressly intended for increasing assets. It is attend to the preservation of assets, partly through allocation come from a possible transformation of its.
Art. 7
In case of dissolution through any cause all assets of Foundation have to be devolved on another non-profit institution or for public use, the authority art. 3, paragraph 190, Law 23 December 1996, nr. 662 unless different destination imposed by Law.
Art. 8 - REVENUE AND FINANCE
Revenue of the Foundation consists of:
- Contribution from State
- Contribution from Public Body
- Reimbursements come from international organizations
- Donations and bequests
- Reimbur sements come from conventions
- Revenue come from business and productive activities accessory to the institutional activities.
Art. 10 - STATEMENT
The fiscal year ends on 31 December.
Art. 11
The board of governors has to draw up yearly no later than 31 December the preventive Statement of the current fiscal year and that one of the next fiscal year.
Art. 12
The board of governors has to draw up yearly no later than 30 April the final of the last fiscal year.
Art. 13
The "Foundation" is forbidden to give even if indirectly incomes and profits and also funds, reserves or capital during the organization's life unless the destination or the allocation are legally imposed or for other Non-profit Institutions that by Law, Statute or Regulation belong to the same organic structure.
Art. 14
Incomes and profits have to be compulsorily spent for carrying out the institutional activities or those ones closely related to the activities in question.
Art. 15 - SIDELINE
The "Foundation" can practise economic activities accessory to the institutional ones only for self-financing and without profit.